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Responsabilità medica: la legge Balduzzi è più favorevole della Gelli

Medlex Redazione DottNet | 06/07/2018 21:26

Per la Cassazione, l'art. 3, co. 1., del d.l. Balduzzi è più favorevole dell'art. 590-sexies c.p. introdotto dalla legge Gelli

Dopo la sentenza delle Sezioni Unite che con la sentenza numero 8770/2018 avevano ammesso che l'articolo 3, comma 1, del Decreto legge Balduzzi è più favorevole dell'articolo 590-sexies del Codice penale introdotto dalla legge Gelli, arriva adesso un'altra conferma. Anche la quarta sezione penale della Corte di cassazione ha ribadito, infatti, con la sentenza numero 29133/2018 che in alcuni casi la Legge Gelli è più penalizzante per il medico.

L'assunto, per i giudici, vale sia se la condotta del medico è stata connotata da colpa lieve derivante da negligenza o imprudenza, sia in caso di errore determinato da colpa lieve derivante da imperizia che sia intervenuto nella fase di scelta delle linee guida.

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Il fatto

Sulla base di tale conclusione, la Corte di cassazione ha quindi respinto il ricorso di un  medico imputato per il reato di cui all'articolo 589, commi 1 e 2, del Codice Penale, che lamentava l'omessa considerazione da parte del giudice dell'appello della circostanza che proprio il giorno della pronuncia della sentenza di secondo grado era stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge numero 24/2017 e, quindi, l'omessa applicazione dell'articolo 590-sexies.

Nessuna limitazione di responsabilità

Posta l'applicabilità al caso di specie del decreto Balduzzi, i giudici hanno anche confermato l'impossibilità di concedere la limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve prevista dall'articolo 3, comma 1, del predetto decreto (n. 189/2012).

Infatti il presupposto applicativo di tale limitazione di responsabilità è la conformità della condotta del medico alle linee guida, ove esistenti, e alle buone pratiche, che, invece, è pacificamente mancata nel caso di specie. Di conseguenza, va affermata una "colpa grave dei medici, rilevante non solo ai sensi del d.l. 158/2012, ma anche rispetto ai criteri generali regolanti la colpa medico-professionale prima dell'entrata in vigore della legge disciplinante in modo specifico la colpa medica".

Fonte: studiocataldi

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